Camera dei Deputati: Diritto allo studio per gli alunni in situazione di handicap anche maggiorenni
Un'interrogazione dei Deputati di Alleanza Nazionale Guglielmo Rositani e Alessio Butti presentata il 18 marzo scorso alla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati affronta il problema del diritto allo studio degli allievi in situazione di handicap maggiorenni. In particolare facendo riferimento a un preciso episodio verificatosi in provincia di Rieti si sottolinea la necessità dell’assegnazione del docente di sostegno specializzato anche dopo il compimento della maggiore età da parte dello studente in situazione di handicap. In attesa di un necessario e opportuno atto normativo da parte del Ministero dell’Istruzione che affronti con chiarezza il problema, riportiamo il testo integrale delle rassicurazioni fornite alla Commissione dal Sottosegretario di Stato On. Valentina Aprea.CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
VII Commissione permanente
(Cultura, scienza e istruzione)
Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01777
presentata da GUGLIELMO ROSITANI mercoledì 19 marzo 2003 nella seduta n.283
ROSITANI e BUTTI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 34, primo comma, e l'articolo 38, terzo comma, della Costituzione, garantiscono la scuola per tutti, compresi gli inabili e i minorati;
la legge n. 104 del 1992, all'articolo 12, comma 2, traduce i suddetti princìpi costituzionali in maniera chiara ed inequivocabile: «è garantito il diritto all'educazione ed all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie»;
l'articolo 13 della sopra citata legge precisa che «nella scuola secondaria di I e di II grado sono garantite attività didattiche di sostegno realizzate con docenti di sostegno specializzati»;
dopo ben 15 anni dalla fondamentale sentenza n. 215 del 1987 della Corte Costituzionale, l'amministrazione non ha ancora definito alcuni princìpi basilari e necessari in tema di integrazione, limitandosi soltanto ad interpretazioni forzate o distorte;
a causa di tali gravi carenze, il Provveditore di Rieti, ad esempio, nell'anno 2000 ha emanato la circolare n. 428, con la quale disponeva che «gli alunni portatori di handicap che hanno superato il diciottesimo anno di età hanno garantita soltanto la permanenza nella scuola, ma non hanno più titolo al supporto del docente di sostegno» con le inevitabili ripercussioni sul percorso scolastico e sulle possibilità del proseguimento degli studi;
tale provvedimento, che sembra essere l'unico nel territorio nazionale, è applicabile al solo territorio reatino -:
se il Governo non ritenga di dover intervenire con specifico provvedimento, atto ad eliminare tale assurda e dannosa situazione, al fine di difendere e garantire le condizioni di esercizio del diritto allo studio dell'alunno portatore di handicap anche maggiorenne. (5-01777)
Presidenza del vicepresidente Guglielmo ROSITANI. - Interviene sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.
Resoconto di giovedì 20 marzo 2003
5-01777 Rositani e Butti: Diritto allo studio per gli alunni portatori di handicap anche maggiorenni.
Guglielmo ROSITANI (AN), illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Valentina APREA risponde all'interrogazione interrogazione n. 5-01777 Rositani e Butti: Diritto allo studio per gli alunni portatori di handicap anche maggiorenni.
TESTO DELLA RISPOSTA
Desidero assicurare prima di tutto che l'Amministrazione scolastica ha sempre prestato e continua a prestare la massima attenzione alle problematiche relative all'inserimento e all'integrazione degli allievi diversamente abili.
Com'è noto detta integrazione si realizza sostanzialmente con il supporto dell'attività docente di sostegno che si svolge nell'ambito di un progetto di integrazione che coinvolge tutte le componenti scolastiche adottato in autonomia dalle istituzioni scolastiche.
Lo studente disabile può completare la scuola dell'obbligo supportato dall'attività del docente di sostegno fino al compimento del diciottesimo anno di età come previsto dall'articolo 14 della legge n. 104 del 1992.
Lo studente disabile, che ha superato il 18o anno di età e che non ha completato l'obbligo scolastico, conserva il diritto all'istruzione, che potrà essere esercitato, al di fuori della scuola dell'obbligo, mediante la frequenza di corsi per adulti presso i Centri Territoriali Permanenti istituiti con Ordinanza Ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997. Detta frequenza comporta le medesime misure di sostegno previste dalla suddetta legge.
Lo studente disabile, iscritto alla scuola secondaria superiore, conserva il diritto all'attività di sostegno finché mantiene il diritto all'iscrizione.
Il Ministero non mancherà di fornire puntuali indicazioni nel senso sopra delineato.
Guglielmo ROSITANI (AN), replicando, prende atto della volontà del Governo di affrontare la problematica sollevata dalla interrogazione in titolo.
Guglielmo ROSITANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.45.
Fonte: Camera dei Deputati VII Commissione permanente
