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MPI Direttiva n. 81 05/10/2007 "Individuazione degli interventi prioritari e i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione ..."

E' stata emanata dal MPI la Direttiva n. 81 del 5/10/2007 che individua gli "interventi prioritari e i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi ai sensi dell'art. 2 della legge 18/12/1997 n. 440". In particolare per l'anno 2007 ammontano a 10.719.397 di euro i fondi "per le iniziative di potenziamento e di qualificazione dell’offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche". Inoltre sono previste iniziative dirette alla specifica formazione del personale docente promosse sulle tematiche dell'integrazione scolastica.
MPI Direttiva n. 81 del 5/10/2007
"Individuazione degli interventi prioritari e i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi ai sensi dell'art. 2 della legge 18/12/1997 n. 440"
registrata dalla Corte dei Conti in data 31 ottobre 2007, registro 6, foglio 360.


(...)
1. Interventi prioritari
Sono individuati come prioritari, i seguenti interventi:


(...)
d) iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare riguardo agli alunni con handicap sensoriale, nonché agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nell’ambito dei rispettivi piani dell’offerta formativa, definiti ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Iniziative dirette alla specifica formazione del personale docente predisposte e realizzate dalle Istituzioni scolastiche, anche in collegamento con gli istituti di carattere atipico di cui all'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero promosse dal Ministero della Pubblica Istruzione mediante convenzioni con Istituti specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di handicap che accettino dioperare nel settore dellintegrazione scolastica;

(...)

2. Specificazione degli interventi

L'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap di cui alla lettera d), promossa dalle istituzioni scolastiche, sia singolarmente che in forma associata, sarà attuata mediante iniziative di potenziamento e di qualificazione del sostegno riferite all'offerta di integrazione formativa in particolare agli alunni con handicap sensoriale, nonché agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital.
Tutte le predette iniziative di cui alle lettere da a),b) c) e lettera d) del punto 1) sono adottate anche con la collaborazione in coerenza con le esigenze e le particolarità delle comunità locali.
La loro attivazione, comprensiva anche delle attività complementari ed integrative a favore degli studenti, dovrà costituire oggetto di un organico piano dell'offerta formativa da parte delle singole scuole.

(...)

4.Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi

d) 10.719.397,57 di euro per le iniziative di potenziamento e di qualificazione dell'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche. Iniziative di formazione del personale docente predisposte e realizzate dalle Istituzioni scolastiche, anche in collegamento con gli istituti di carattere atipico di cui all'art. 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero promosse dal Ministero della pubblica istruzione, mediante convenzioni con Istituti specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di handicap che accettino di operare nel settore dell'integrazione scolastica. La somma di euro 5.895.668,66 corrispondente al 55% dei predetti 10.719.397,57 euro, sarà destinata agli istituti a carattere atipico di cui all'art. 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ove nel corrente anno 2007 siano insediati i nuovi organi di gestione previsti dalla riforma di detti istituti. La predetta somma di euro 5.895.668,66 eventualmente non assegnata ai suddetti istituti atipici in relazione al mancato insediamento dei nuovi organi di gestione, sarà destinata ad incrementare le risorse finanziarie per l'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e per la formazione del personale docente. A detta attività di formazione è destinato 1' importo fino ad un massimo di euro 1.000.000 della somma da ultimo citata (sub lettera d) del precedente punto 1);

(..)

5. Modalità della gestione delle somme.

- l'importo di 10.719.397,57 di euro di cui alla lettera f) sarà assegnato entro il limite massimo di euro 2.000.000 agli Uffici dell'Amministrazione centrale; la restante somma sarà ripartita a favore delle istituzioni scolastiche e degli Uffici scolastici regionali, fatto salvo l'obbligo di destinare agli istituti atipici la somma di euro 5.895.668,66 al verificarsi del contenuto dell'art. 1, comma 3, della più volte citata legge 69/2000;

(...)

Il Ministro
Giuseppe Fioroni

Nota
Il testo è stato digitalizzato dalla redazione del sito integrazionescolastica.it



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