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Legge n. 289 del 27/12/2002: finanziaria 2003 Art. 94 persone con sindrome di Down o con morbo di Alzheimer

L'articolo 94 della legge finanziaria introduce nuove regole per l'accertamento delle condizioni di invalidita` e la conseguente erogazione di indennità delle persone con sindrome di Down o con morbo di Alzheimer.
Legge n. 289 del 27/12/2002
(in supplemento ordinario n. 240/L alla G.U. n. 305 del 31/12/2002 - serie generale)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).


(...)
TITOLO IV

NORME FINALI
(...)

Articolo 94
(Disposizioni varie)

3. In considerazione del carattere specifico della disabilita` intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessita` della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravita` ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. Per l'accertamento delle condizioni di invalidita` e la conseguente erogazione di indennità, secondo la legge in vigore, delle persone affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unita` di valutazione Alzheimer.

Per chi vuole approfondire online:

Edscuola: Sindrome di Down a cura di Elena Zupi

Handylex: Persone con sindrome di Down e accertamento dell'handicap a cura di Carlo Giacobini

FADIS: Finanziaria 2003 e docenti di sostegno a cura di Nicola Quirico