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MIUR CM n. 110 29/12/2011 Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2012/2013

Emanata dal MIUR la CM n. 110 del 29/12/2011 relativa alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2012/2013. La circolare presenta specifici riferimenti all'accoglienza e all'inclusione degli alunni con disabilità, con cittadinanza non italiana e con distrubi specifici di apprendimento (DSA). Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al 20 febbraio 2012.


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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Circolare n. 110
Roma, 29 dicembre 2011
Prot.n. 8603

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2012/2013.
(...)

4) Accoglienza e inclusione

4.A - Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale.
Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992* (articolo 9, comma 4 DPR 22 giugno 2009, n.122) .
Per una esaustiva ricognizione della delicata materia si rinvia alle Linee guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.

4.B -. Alunni con cittadinanza non italiana
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
A riguardo, si fa integralmente rinvio a quanto prescritto nella C.M. n.2 dell’8 gennaio 2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolar modo, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti stranieri con ridotta conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Si richiama,infine, la nota prot.2787 del 20 aprile 2011 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

4.C - Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Per l'attuazione delle misure previste dalla legge n. 170/2010, i genitori di alunni e studenti con DSA presentano la certificazione diagnostica effettuata dal Servizio sanitario nazionale o da specialisti e strutture accreditate, secondo quanto indicato dall’art. 3 della stessa legge n. 170/2010.
Gli Uffici Scolastici Regionali attivano, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 tutte le necessarie iniziative e procedure per favorire il rilascio di una certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle strutture preposte.
A questo proposito, è bene precisare che il quadro applicativo delle disposizioni della legge n.170/2010, al momento dell’emanazione della presente, non è giunto a completamento ed è in corso di predisposizione l’Accordo Stato-Regioni per il rilascio delle diagnosi DSA da parte del Servizio sanitario nazionale.
Alcune Regioni hanno già impartito disposizioni in ordine alle diagnosi DSA, sia per quanto riguarda le nuove diagnosi, sia per la “revisione” da parte del Servizio sanitario regionale delle diagnosi rilasciate da privati. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale e ciascuna Istituzione Scolastica dovrà quindi conformare la propria azione a tali disposizioni Regionali.
Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al citato D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.

* Nota della redazione
La figura e il ruolo dell’insegnante di sostegno nella legge 104/92
Secondo quanto previsto dalla legge 104/92 l'attività dell’insegnante di sostegno specializzato è rivolta alla classe in cui è iscritto un alunno in situazione di handicap. Insieme ai docenti della classe identifica i bisogni educativi speciali dell’alunno e attraverso il gruppo operativo d’istituto propone e costruisce insieme alla famiglia il piano educativo individualizzato dell’alunno. Il docente di sostegno specializzato ha anche il ruolo di facilitatore della comunicazione e della relazione tra docenti, alunno in situazione di handicap, alunni della classe e altri soggetti interessati all'integrazione quali: famiglia, personale ASL, educatori, studenti mediatori, assistenti all’autonomia e alla comunicazione. L’insegnanti di sostegno, oltre ad assumere la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
Tratto da Depliant - presentazione FADIS.