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MIUR OM n. 252 19/04/2016 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. A. S. 2015/2016

E' stata emanata l'Ordinanza Ministeriale n. 252 del 19/04/2016 relativa alle modalità organizzative degli Esami di Stato nelle scuole secondarie superiori di secondo grado statali e paritarie per l’anno scolastico 2015/2016. Le principali disposizioni previste per gli alunni con disabilità sono riportate nell'articolo 22. Inoltre le più importanti indicazioni per le Commissioni dove sono presenti candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.) e BES sono illustrate nell'articolo 23.
MIUR Ordinanza Ministeriale n. 252
Prot. n. 252 del 19 aprile 2016
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - Anno scolastico 2015/2016.


Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(omissis)

Art. 1
Inizio della sessione di esame

1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
di secondo grado ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Per l'anno scolastico 2015/2016, la sessione inizia il giorno 22 giugno 2016 alle ore
08,30.

Art. 2
Candidati interni

1. Sono ammessi all'esame di Stato:
(...)

8. L'esito della valutazione per gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un
percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell'articolo 15,
comma 4, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, è espresso dal consiglio
di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente
allo svolgimento di tale piano. Essi sono, pertanto, ammessi - sulla base di motivata
e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su
prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate esclusivamente al rilascio
dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
23 luglio 1998, n. 323. Anche per tali alunni si procede, in caso di esito positivo,
alla pubblicazione, all'albo dell'istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti
dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione
di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90,
per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge che la votazione è riferita al P.E.I.
esclusivamente nel registro degli esami e nelle certificazioni rilasciate, non nei tabelloni
affissi all'albo dell'istituto.
9. L'esito delle valutazioni per i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento
(DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale 12 luglio
2011, n. 5669, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero
dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, è espresso dal consiglio di classe con
l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento del
piano svolto. Sono, pertanto, ammessi - sulla base di motivata e puntuale deliberazione
del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate,
coerenti con il percorso svolto e finalizzate esclusivamente al rilascio
dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n. 323. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo
dell'istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in
caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo
della dicitura «Non ammesso».
Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90,
per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge che la votazione è riferita al percorso
didattico differenziato nel registro degli esami e nelle certificazioni rilasciate,
non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. Per tutti gli studenti, esaminati in sede di
scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento nonché i
punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.
(...)

Art. 15
Riunione preliminare

(...)
5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione
prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni,
nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
(...)

h) documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità
ai fini degli adempimenti di cui al successivo articolo 22, in particolare individuando
gli alunni con disabilità che sostengono l'esame con le prove differenziate
di cui all'ordinanza ministeriale del 2001 n. 90;

i) eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento
(DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES), individuando gli eventuali
alunni che sostengono l'esame con le prove differenziate;
(...)

Art.20
Correzione e valutazione delle prove scritte

(...)
5. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di
ciascuna classe, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali
sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano
sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato,
nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame il giorno precedente la data
fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui (articolo 3, comma 6, della legge 10
dicembre 1997, n. 425). Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

Art. 22
Esami dei candidati con disabilità

1. Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, la commissione d'esame,
sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività
svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che
possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo
di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono
consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale
e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento
dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame
può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario,
dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell'alunno con disabilità
vengono nominati dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni
del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della Commissione.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche
in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti.
Per quei candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori
formati (audio e/o testo), autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei,
abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti
i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle
richieste delle singole scuole le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia,
dimensione del carattere e impostazione interlinea.

3. Per quanto riguarda le prove per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione,
solo in casi eccezionali, debitamente documentati, sarà possibile richiedere, alla
Struttura Tecnica Esami di Stato, tramite l'U.S.R. di riferimento un apposito Plico
cartaceo che come per le prove in formato BRAILLE dovrà essere ritirato presso
l'Amministrazione Centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate.

4. In ogni caso, per tutte le prove in formato speciale le scuole daranno comunicazione
anche alla Struttura tecnica degli esami di Stato via mail
(segr.servizioispettivo@istruzione.it).

5. Per i candidati che non conoscono il codice braille la Commissione può provvedere
alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner
fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente
in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i
testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito,
su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura
tecnica esami di Stato del Ministero la percentuale di ingrandimento. I tempi più
lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica o scrittografica,
compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e del colloquio, previsti dal com ma 3,
dell'articolo 16, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, non possono di norma comportare
un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità,
della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante
l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero
maggiore di giorni.

6. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato (P.E.I.) e sono stati
valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi
unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate,
coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Essi sostengono
l'esame con le prove differenziate di cui all'art. 15, comma 4, dell'O.M. n. 90
del 2001. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni sulla base della
documentazione fornita dal consiglio di classe.

7. I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla
prova orale, con l'indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove
scritte effettivamente sostenute. La registrazione dei risultati di tali prove parziali sostenute
deve essere riportata nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto nello stesso
modo in cui è indicato il mancato svolgimento delle prove scritte da parte di eventuali
candidati assenti. Per detti candidati, inoltre, il riferimento all'effettuazione delle
prove differenziate va indicato, pertanto, solo nella attestazione e non nei tabelloni
affissi all'albo dell'istituto.

8. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato
in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa,
determinato proporzionalmente. La valutazione finale verrà indicata sul tabellone dei
risultati all'albo della scuola, senza alcuna indicazione del fatto che la stessa si riferisce
al percorso didattico differenziato, e sull'attestato di cui all'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

9. Agli alunni, ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso
di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame
di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il
terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita
al P.E.I.. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le
disposizioni di cui al precedente articolo 2.

Art.23
Esame dei candidati con DSA e BES


1. La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto ministeriale
n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170,
recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
- nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del
2011, - considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione
le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai
candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità
didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati
e personalizzati. A tal fine il consiglio di classe inserisce nel documento
del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998 il
Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi
dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale
documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni
predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello
svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi
previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta
ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. A tali candidati potrà,
pertanto, essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici
solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o
comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga
pregiudicata la validità delle prove scritte. Sarà possibile prevedere alcune particolari
attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame
sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire
di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la
piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in
conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare
un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati
che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione
del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di
prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di
curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con
particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di
adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai
sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011,
hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento
della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con
'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di
tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate
solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento
all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non
nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. Per la pubblicazione delle prove scritte e la
valutazione complessiva delle prove, si rinvia a quanto previsto nel precedente articolo
al comma 4 e seguenti.

3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento
(DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669
del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa
dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso
in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati
medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla
base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo
6, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno
destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in
un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle
prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi
previsti nei precedenti articoli. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera
commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione
e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza
della procedura di cui al precedente articolo 20. Qualora la lingua o le lingue straniere
siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline
sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato
allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un
giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove
scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi
previsti nei precedenti articoli. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle
lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del
punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati
dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e
opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente
l'esame di Stato. La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva
27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi
speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8
del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del
22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita
considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni
Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione
d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non
è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere
strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con
OSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o
comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga
pregiudicata la validità delle prove scritte.
(...)

IL MINISTRO
Stefania Giannini

Fonte:
MIUR Ordinanza Ministeriale n. 252 del 19 aprile 2016
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e e paritarie - Anno scolastico 2015/2016.

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