Camera dei Deputati: Inserimento nelle graduatorie permanenti degli insegnanti di sostegno specializzati non abilitati
Con un’interrogazione a risposta immediata il deputato Emilia del Bono della Margherita solleva il problema dei docenti di sostegno specializzati ma non abilitati che non potranno essere inseriti nelle graduatorie permanenti per l’anno scolastico 2003/04. Nella risposta del Sottosegretario di Stato On. Valentina Aprea precisa che è “impossibile consentire l'inserimento in graduatoria ai docenti specializzati ma non abilitati senza incorrere in una palese violazione delle disposizioni di legge e in un conseguente pesante contenzioso promosso da parte delle numerose categorie dei docenti controinteressati”.Camera dei Deputati
XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato
Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01989
presentata da EMILIO DELBONO mercoledì 14 maggio 2003 nella seduta n.309
DELBONO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
numerosi insegnanti di sostegno, nonostante abbiano conseguito il relativo titolo di specializzazione frequentando i corsi biennali attivati dalle università ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998, non sono stati inseriti nelle graduatorie permanenti perché privi dell'abilitazione professione;
negli anni scorsi la maggior parte dei citati insegnanti di sostegno, a causa della forte richiesta di personale specializzato, ha, avuto l'incarico annuale, pur non avendo conseguito l'abilitazione, ma avendo avuto il riconoscimento del titolo come «abilitante» (a norma della legge n. 104 del 1992);
l'aspettativa lavorativa di questi insegnanti è resa molto incerta: dall'inserimento nelle graduatorie permanenti (previste dal decreto direttoriale del 12 febbraio 2002) di un numero elevato di docenti diplomati presso le SSIS abilitati all'insegnamento e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno ottenuto con la frequenza di sole 400 ore integrative; e dall'attivazione di nuovi corsi di specializzazione di 800 ore (previsti dal decreto ministeriale del 20 febbraio 2002) riservati a coloro che sono già in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, che alla fine del corso avranno priorità rispetto a coloro che hanno conseguito il titolo in attuazione del decreto interministeriale n. 460 del 1998 (1.150) e che, negli anni trascorsi, hanno maturato una significativa esperienza d'insegnamento;
il 17 aprile 2003 è stato emanato il Decreto Dirigenziale di apertura delle graduatorie permanenti, all'interno del quale non è previsto, contrariamente a quanto previsto dalla risoluzione n. 8-00023 approvata in data 17 luglio 2002 dalla commissione Cultura della Camera dei Deputati, l'inserimento degli insegnanti specializzati (non abilitati) con i corsi ex decreto-legge 460 del 1998;
quali atti abbia intrapreso o intenda intraprendere: per verificare i motivi che hanno portato alla vanificazione di quanto contenuto nella risoluzione n. 8-00023 (seconda versione), nello specifico quando si assicurava l'impegno volto a prevedere che l'attuazione di quanto previsto nella soluzione presentata avesse luogo in tempo utile per consentire ai docenti interessati di inserirsi nelle graduatorie permanenti con l'anno scolastico 2003-2004; per integrare il Decreto Dirigenziale di apertura delle Graduatorie Permanenti con un provvedimento urgente e immediato conforme agli impegni della risoluzione n. 8-00023 (seconda versione).(5-01989)
Giovedì 15 maggio 2003. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.
TESTO DELLA RISPOSTA
Chiarisco preliminarmente che sulla questione riguardante l'inserimento nelle graduatorie permanenti dei docenti in possesso della specializzazione al sostegno, conseguito ai sensi del decreto ministeriale 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970, nonché del titolo di studio richiesto, ma privi dell'abilitazione all'insegnamento, il Governo ha recentemente più volte riferito in Commissione Cultura rispondendo ad analoghi atti di sindacato ispettivo.
Anche in questa sede, pertanto, non posso che ricordare che la risoluzione n. 8-00023 (seconda versione) approvata dalla VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati ha impegnato il Governo a dare una risposta legislativa alla questione riguardante questi docenti.
Il disegno di legge di iniziativa governativa per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale è stato individuato quale sede idonea per dare attuazione alla risoluzione.
In sede di discussione alla Commissione Istruzione del Senato del disegno di legge predetto, in effetti, è stato presentato dal relatore Asciutti un emendamento all'articolo 5 nel senso indicato dalla risoluzione medesima. Il Governo si è espresso favorevolmente su questo emendamento, che è stato approvato dalla commissione in data 24 settembre 2002.
In data 12 marzo 2003, il Parlamento ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega di riforma del sistema scolastico che è diventato legge 28 marzo 2003, n. 53, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2003, ed è entrata quindi in vigore da circa un mese.
Già dopo la prima approvazione in aula Senato del suddetto disegno di legge, avvenuta il 13 ottobre 2002, si è cercato di risolvere in tempi rapidi la questione mediante un provvedimento amministrativo.
Infatti, accertata la disponibilità dei direttori delle Scuole di Specializzazione all'insegnamento Secondario (SSIS) a rispettare la tempistica prevista dalla bozza di decreto che era stata predisposta, è stato emesso il decreto ministeriale 26 novembre 2002, che dà la possibilità ai docenti interessati di iscriversi in soprannumero al II anno presso le stesse scuole di specializzazione.
Questi tempi non sono risultati sufficienti per problematiche degli Atenei, e quindi i corsi sono iniziati soltanto in alcune sedi mentre in altre stanno per essere avviati.
L'Amministrazione ha invitato con circolare le Università ad attivare i corsi anche oltre il 1 gennaio 2003 ma all'interno delle graduatorie sono state rilevate numerose categorie con situazioni diversificate, oltre a quelle che erano state precedentemente individuate, per le quali si richiede una soluzione.
Al fine di risolvere in tempi brevi la problematica in parola, l'Amministrazione si sta ora adoperando per organizzare un apposito percorso presso le scuole di specializzazione.
Tuttavia, con riguardo alla richiesta di inserimento di detti docenti nelle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2003-2004, ricordo che il termine ultimo per l'annuale integrazione delle graduatorie permanenti è fissato al 31 maggio di ciascun anno dal decreto legge 3 luglio 2001, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333 e che il requisito di abilitazione richiesto deve essere posseduto alla data della scadenza del termine di presentazione delle domande, fissata al 17 maggio 2003, relativamente all'anno scolastico 2003-2004 dal decreto dirigenziale 17 aprile 2003.
Risulta quindi impossibile consentire l'inserimento in graduatoria ai docenti specializzati ma non abilitati senza incorrere in una palese violazione delle disposizioni di legge e in un conseguente pesante contenzioso promosso da parte delle numerose categorie dei docenti controinteressati.
Occorre rilevare, inoltre, che al termine fissato al 17 maggio 2003 non è stata posta alcuna deroga né per i docenti che si stanno abilitando presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario nè per quelli che si stanno specializzando per l'attività di sostegno agli alunni disabili. Ciò in quanto il termine di presentazione delle domande, già posticipato rispetto alla analoga scadenza del decorso anno, non può essere ulteriormente posticipato senza pregiudicare l'aggiornamento e la pubblicazione delle graduatorie nei termini di legge.
Non si ravvisa, pertanto, l'opportunità di consentire a chi non è in possesso della prescritta abilitazione, la possibilità di iscriversi con riserva nelle graduatorie permanenti considerato che, per motivi tecnici, i corsi abilitanti, previsti della durata di un solo anno per i docenti già specializzati su posti di sostegno, non sono stati ancora attivati.
Occorre d'altra parte rilevare che la categoria dei docenti in argomento, pur non potendosi inserire nelle graduatorie permanenti, per mancanza del diploma di abilitazione, partecipa alla procedura delle supplenze, nella quale, comunque, precede, per le attività di sostegno, anche i docenti abilitati, inseriti nelle graduatorie permanenti, senza il possesso di tale titolo di specializzazione nell'area di integrazione scolastica per allievi disabili.
Desidero, infine, confermare che è impegno del Governo riesaminare e ridisciplinare la situazione di tutte le categorie di docenti iscritti o che aspirano all'inserimento nelle graduatorie permanenti, per dare soluzioni organiche, eque e complete, nell'ambito del decreto legislativo relativo alla formazione iniziale degli insegnanti, da emanare in virtù della delega conferita dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003.
Emilio DELBONO (MARGH-U), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, pur apprezzandone la disponibilità manifestata, in considerazione del fatto che non emergono elementi di certezza per quella platea di interessati che sicuramente non potrà essere inserita nelle graduatorie permanenti degli insegnanti di sostegno.
Fonte: Camera dei Deputati
