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MIUR DDG 21/04/04: "Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo"

Emanato dal MIUR il Decreto Dirigenziale del 21 aprile 2004 relativo all'integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo. La modulistica e le modalità di aggiornamento sono disponibili nel sito del MIUR.


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ddg2104_04.pdf
formato  
PDF
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123Kb
Decreto Drigenziale 21/04/2004 graduatorie permanenti[inizia lo scaricamento del file]


I seguenti allegati sono disponibili nel sito del MIUR:

- Allegato 1 - Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed per il personale educativo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 della legge n. 124 del 31 maggio 1999
- Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni
- Allegato 3 - Tabella di valutazione dei titoli per i docenti di strumento musicale
- Allegato 4 - Riserve
- Allegato 5 - Preferenze
Modello 1
Modello 2
Modello 3

Segnaliamo la possibilità dell'aggiornamento online della propria posizione direttamente dal sito del MIUR .
Per qualsiasi problema nell'utilizzo delle funzioni on line è possibile rivolgersi al numero verde 800332332.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale della scuola
Decreto Dirigenziale 21 aprile 2004


(...)

ART. 1
Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo. Trasferimenti da una all’altra provincia. Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie permanenti.

(...)
3. Per l’attività di sostegno agli alunni portatori di handicap e per l’insegnamento nelle scuole speciali per ciechi e sordomuti, le disposizioni del presente articolo e dei successivi articoli 2 e 3 sono integrate, rispettivamente, da quelle specifiche previste dagli articoli 6 e 7.
(...)
ART. 3
Rideterminazione e aggiornamento del punteggio per coloro che sono già inseriti nella III fascia della graduatoria permanente

(...)
7. A norma della lettera c) del punto B.3, servizi d’insegnamento della tabella di valutazione dei titoli (All. 2), il servizio svolto nelle attività di sostegno nell'ambito dell'istruzione secondaria di II grado, se prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, è valutato, a scelta del candidato, in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, mentre se è stato prestato senza il prescritto titolo di specializzazione, deve essere ascritto unicamente alla graduatoria relativa alla classe di concorso da cui l’interessato è stato tratto per la nomina. Analogamente, il servizio prestato su posti di sostegno nella scuola media può essere valutato per una qualsiasi delle classi di concorso di tale grado di scuola per chi è in possesso del prescritto titolo di specializzazione, in assenza del quale detto servizio va riferito alla classe di concorso per la quale si è ottenuta la nomina.

ART. 6
Attività didattica di sostegno

1. Gli aspiranti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande siano forniti dello specifico titolo di specializzazione di cui all’articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e di cui al D.M. 20 febbraio 2002, possono chiedere i correlati posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell’udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di titolo valido per l’insegnamento di materie comuni.
2. -Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce.
3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è predisposto un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media, col punteggio correlato a tale graduatoria.
4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria permanente di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell’elenco di sostegno, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.
5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.
6. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l’indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.

Art. 7
Graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti.

1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli 1 e 2 per quanto compatibili.
2. Ha titolo a chiedere l’inserimento nelle suddette graduatorie il personale docente ed educativo in possesso dei seguenti requisiti:
a) per il personale docente: abilitazione o idoneità all'insegnamento comune, conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami, corrispondente alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità;
a/1) per il personale educativo: idoneità a posto di educatore nelle istituzioni educative, conseguita a seguito di partecipazione a procedura riservata o concorsuale per esami e titoli.
b) per il personale docente ed educativo: titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente per l’attività di sostegno agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti, previsto dall’art. 325 del decreto legislativo 297/1994 citato in premessa, ovvero previsto dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
3. Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
4. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata direttamente dal Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia ove siano presenti istituzioni speciali di cui al presente articolo, senza l’intervento del sistema informativo.
Con analoga procedura manuale, vengono costituite le graduatorie d’istituto di I fascia per le predette istituzioni speciali secondo le specifiche indicazioni fornite da coloro che hanno compilato la relativa sezione nel mod. 3 di cui al successivo art.9. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali, nel numero massimo di due, rientra nel limite delle trenta istituzioni scolastiche della provincia prescelta ai fini del conferimento delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo e d’istituto.
5. L’immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell’istituto per almeno 5 anni.


Fonte:

MIUR: DDG 21/04/04 "Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo"
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