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MPI CM n. 1 04/01/1988 Continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap

La Circolare Ministeriale n. 1/1988 pone l'accento sull'importanza della continuità didattica e sulla necessità di garantire che, nei passaggi dell'alunno in situazione di handicap da un ordine di scuola all'altro, non si creino difficoltà.
La continuità educativa è un aspetto importante della qualità dell'integrazione scolastica, anche se non è ancora riferita al diritto dell'allievo ma a quello del lavoratore. Le procedure legate alla mobilità del personale docente, di per sé complesse, risultano spesso rallentate anche da croniche carenze nella macchina amministrativa. Si tratta di carenze che determinano talvolta l'assegnazione dei docenti ad anno scolastico inoltrato, compromettendo fortemente il diritto allo studio degli alunni in situazione di handicap.
La continuità educativa dell'insegnante di sostegno è comunque maggiormente garantita dalla normativa vigente solamente per coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di sostegno o del diploma biennale di specializzazione, siano essi docenti a tempo indeterminato (ruolo) o a tempo determinato (non di ruolo).
Sul piano del diritto, i principali riferimenti li troviamo nel collegato alla legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996, art.1, comma 72, che sancisce: "È garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap". Tale norma viene ribadita dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997, art. 40: "I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuola e, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici, sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola". Ancora, il DM n. 331 24 luglio 1998, art. 40, afferma che "al fine di assicurare la continuità educativa degli insegnanti di sostegno, il Provveditore agli studi assegna i posti di cui agli articoli 38 e 39 del presente decreto, alle singole istituzioni scolastiche tenendo conto: della tendenza delle presenze di alunni in situazioni di handicap nell'ultimo triennio; delle necessità di dotare ogni circolo didattico e istituto di un gruppo stabile di insegnanti, allo scopo di garantire l'efficace utilizzazione delle risorse professionali; dell'esistenza di progetti educativi individualizzati a lungo termine". Sotto il profilo metodologico e didattico, infine, resta in vigore la CM n. 1/1988, che richiama l'attenzione sulla continuità didattica e sulla necessità di garantire che, nei passaggi dell'alunno in situazione di handicap da un ordine di scuola all'altro, non si creino difficoltà. Inoltre, vengono indicate anche alcune interessanti modalità operative di raccordo tra le diverse istituzioni scolastiche, che tuttavia troppo frequentemente non sono utilizzate.
La C.M. 262/1988 estende le modalità di applicazione della CM 1/88 anche agli Istituti secondari superiori.
Di continuità educativa in senso lato e per tutti gli alunni (ivi compresi gli alunni in situazione di handicap) si parla, infine, nel DM 16 novembre 1990, nella CM 339/1992 e nella Legge 28 marzo 2003 n. 53.

Scheda a cura di Nicola Quirico


Ministero Pubblica Istruzione
Circolare Ministeriale n. 1 del 04/01/1988

Oggetto: Continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap


La continuità del processo educativo, fattore rilevante per la positività dell'esperienza scolastica di ogni alunno, per il bambino portatore di handicap diviene condizione di garanzia di interventi didattici che non procurino difficoltà nei passaggi dalla scuola materna alla scuola elementare e da questa alla scuola media.
Ciascuna scuola, pertanto, mentre educa sulla base delle proprie peculiari caratteristiche istituzionali e pedagogiche, garantisce a tutti gli alunni, ed ai portatori di handicap in particolare, quella continuità educativa che il raccordo tra le diverse istituzioni scolastiche può certamente favorire.
Il presupposto di questa esigenza di raccordo è il continuum della crescita della persona che comunque permane in un processo di apprendimento che si amplia e si diversifica anche in rapporto alle differenti fasi dello sviluppo psico-fisico.
L'alunno portatore di handicap, proprio in quanto "pone alla scuola una domanda più complessa di aiuto educativo e di sostegno didattico" necessita più di ogni altro di una particolare attenzione educativa volta a realizzare un progetto individualizzato unitario che, pur nella differenziazione dei tre ordini di scuola - materna, elementare e media - consenta un'esperienza scolastica di ampio respiro, priva di fratture e sempre coerente con gli individuali bisogni educativi e ritmi di apprendimento.
Per corrispondere all'esigenza di continuità tra i tre ordini di scuola, con specifico riferimento all'integrazione degli alunni portatori di handicap è necessario, quindi, valorizzare il contributo che può derivare dalla collaborazione tra gli operatori delle diverse istituzioni scolastiche, per il coordinamento e l'integrazione dei rispettivi interventi.
E' opportuno a questo scopo individuare, nell'ambito dei tre livelli del sistema formativo di base, criteri e metodi che sul piano operativo agevolino il passaggio dell'alunno portatore di handicap da un ordine di scuola a quello successivo.

Modalità operative di raccordo:

1. Nel periodo successivo alle preiscrizioni degli alunni sarà utile effettuare incontri tra i capi d'istituto, gli insegnanti della sezione o della classe che il bambino portatore di handicap frequenta, i docenti di sostegno delle scuole materne ed elementare, e media, interessate al passaggio dell'alunno da un ordine di scuola a quello successivo, gli operatori dei servizi socio-sanitari e i genitori, per un primo esame della situazione ambientale nella quale il bambino dovrà inserirsi e per una prima valutazione di eventuali obiettive difficoltà riferite all'integrazione.

2. Al termine dell'anno scolastico conclusivo di una fase di scolarità dovrà essere fornita all'istituzione che accoglierà il bambino nel successivo ordine scolastico ogni notizia relativa agli interventi realizzati sul piano dell'integrazione e delle attività specificamente didattiche; dovrà altresì essere trasmessa integralmente la documentazione che riguarda l'alunno: diagnosi funzionale, piano educativo individualizzato con le indicazioni relative alla sua attuazione, relazioni del docente di sostegno e degli insegnanti di sezione o di classe, scheda di valutazione ed ogni altro documento utile a favorire una iniziale conoscenza dell'iter scolastico del bambino e del livello di sviluppo raggiunto.
Si richiamano, a questo proposito, le indicazioni contenute nella C.M. n.258 del 22/09/1983 e, più specificatamente, nella C.M. n.250 del 03/09/1985.

3. All'inizio dell'anno scolastico che segna il passaggio al successivo ordine di scuola, un incontro tra i capi d'istituto e gli insegnanti di sezione o di classe e di sostegno, che lasciano e accolgono l'alunno portatore di handicap, costituirà un impegno essenziale per l'integrazione del bambino nella nuova istituzione scolastica. L'incontro, finalizzato alla comunicazione di informazioni analitiche sulla personalità dell'alunno (e, in particolare, con riferimento alle difficoltà nell'apprendimento, alle condizioni affettivo-emotive, ai comportamenti...), potrà fornire elementi utili per la formulazione del nuovo piano educativo individualizzato e per raccordare gli obiettivi educativi e didattici al livello di maturazione già raggiunto e al grado delle conoscenze già acquisite dall'alunno. Ci si avvarrà, in questa fase, della collaborazione degli operatori dei servizi socio-sanitari, secondo intese e accordi locali.

4. Un'ulteriore possibile forma di raccordo può essere costituita dalla partecipazione - a titolo consultivo - del docente di sostegno della scuola di provenienza dell'alunno alla programmazione del nuovo piano educativo individualizzato, partecipazione che il capo d'istituto che accoglie l'alunno, d'intesa con il Direttore didattico competente, avrà cura di attivare, secondo le modalità indicate dal collegio dei docenti.

5. Nel caso in cui, per problematiche connesse alla situazione di handicap, il primo ambientamento nella nuova istituzione scolastica e il passaggio a nuove figure di riferimento costituiscano per l'alunno difficoltà tali da compromettere i risultati già raggiunti, potranno eccezionalmente essere sperimentati - previa autorizzazione del Provveditore agli Studi e limitatamente ai primi 2-3 mesi di frequenza del nuovo corso scolastico - interventi rivolti all'alunno da parte dell'insegnante di sostegno che lo ha seguito nel precedente ordine di scuola. L'iniziativa, adeguatamente motivata, dovrà essere assunta, d'intesa, dai collegi dei docenti delle scuole interessate e la proposta dovrà essere trasmessa al Provveditore agli Studi della scuola che accoglierà o ha già accolto l'alunno.
Ovviamente l'utilizzazione dell'insegnante di sostegno dovrà essere programmata sulla base di un'attenta individuazione degli interventi e quantificando l'impegno orario strettamente necessario, in relazione anche alla diversa posizione giuridica del docente. Tali iniziative, opportunamente programmate e realizzate all'interno del
nuovo gruppo-classe in collaborazione con gli altri docenti che hanno parte attiva nell'integrazione, potranno contribuire a rassicurare il bambino accompagnandolo nella delicata fase del cambiamento.
I Provveditori agli Studi delle province nelle quali saranno realizzate esperienze di questo tipo, avvalendosi della collaborazione degli ispettori tecnici periferici, avranno cura di seguire le relative modalità di attuazione e di accertare mediante un'attenta verifica, i risultati conseguiti e gli esiti che l'iniziativa ha prodotto sul processo educativo del bambino portatore di handicap; in merito sarà inviata un'esauriente relazione ai competenti Uffici di questo Ministero.I collegi dei docenti, nell'ambito delle competenze istituzionali, potranno prevedere altre forme di coordinamento tra le istituzioni scolastiche del sistema formativo di base: appropriate iniziative di raccordo, infatti, organizzate in funzione delle situazioni scolastiche reali e dei concreti problemi logistici ed organizzativi ad esse collegati, possono porsi come fattori determinanti nella costruzione di significativi rapporti tra le scuole dei diversi livelli, affinchè il cammino scolastico dell'alunno portatore di handicap rispetti accompagni la continuità del suo processo di sviluppo.

Il Ministro
Giovanni Galloni

Nota della Redazione

Il testo è stato digitalizzato dalla redazione del sito integrazionescolastica.it

Per chi vuole approfondire online:

FADIS - APISS ER: "La continuità educativa e la professionalità dei docenti per la qualità dell'integrazione scolastica" Comunicato stampa congiunto FADIS Federazione Associazioni Docenti per l'Integrazione Scolastica e APISS Associazione Profesionalle Insegnanti di Sostegno Specializzati dell'Emilia Romagna per una migliore qualità e professionalità di tutti i docenti nel praticare correttamente l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado. Nel documento si affrontano le problematiche della continuità didattica e del periodo di permanenza obbligatoria nel sostegno. Per affrontare e superare questi problemi si ribadisce la necessità di istituire la classe di concorso per l'insegnamento di sostegno.