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Università: DM 26/05/1998 Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle SSIS

Definiti dal DM 26/05/1998 i criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario. All'interno dei percorsi di abilitazione all'insegnamento sono i previsti i corsi di di abilitazione per l'insegnamento di sostegno (vedi art.3 comma 6 e art. 4 comma 8).
Decreto Ministeriale 26 maggio 1998
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1998 n.153

"Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario."


Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
di concerto con il Ministro della pubblica istruzione,

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 riguardante: Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 concernente: Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 riguardante: Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: Misure urgenti per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, recante "Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento";

VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale, reso in data 30 aprile 1998;

VISTI i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera e del Senato, resi rispettivamente in data 28 aprile e 30 aprile 1998.

VISTA la nota n. 27962/BL del 22 maggio 1998 del Ministero della pubblica istruzione;

DECRETA

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intendono :

a) per corso di laurea, il corso di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990 , n.341;

b) per scuola, la scuola di specializzazione all'insegnamento secondario di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n.341;

c) per obiettivo formativo, l'insieme di attitudini e competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, da sviluppare negli studenti del corso di laurea e della scuola;

d) per credito formativo, la definizione adottata nel Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici nelle Comunità Europee (ECTS), di cui alla decisione 87/327/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987;

e) per laboratorio, l'analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche di cui alle aree 1 e 2 di cui agli allegati B e C, con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree;

f) per tirocinio, le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative;

g) per prove di valutazione conclusive, le modalità di accertamento dell'apprendimento al termine di attività didattiche.

Art. 2 (Disposizioni generali)

1. Gli ordinamenti degli studi del corso di laurea e della scuola sono disciplinati dalle università nei regolamenti didattici in conformità ai criteri di cui al presente decreto.

2. I contenuti minimi qualificanti del corso di laurea e della scuola sono determinati negli allegati B e C, sulla base dell'obiettivo formativo di cui all'allegato A. Le scelte delle università relative agli insegnamenti e alle altre attività didattiche sono definite in funzione del predetto obiettivo formativo.

3. Le attività didattiche e le procedure di verifica e di valutazione del rendimento sono programmate collegialmente dalle competenti strutture didattiche e sono condotte dai docenti in maniera coordinata, promuovendo altresì la partecipazione degli allievi, al fine di rendere le metodologie impiegate coerenti con l' obiettivo formativo.

4. Il corso di laurea e la scuola possono essere attivati anche sulla base di intese tra due o più università. In sede di definizione dei relativi ordinamenti, di progettazione e verifica delle attività didattiche, le università assicurano l'integrazione delle competenti strutture didattiche con rappresentanti di altre strutture e di docenti dell'ateneo interessati su un piano di pari responsabilità. Per la composizione degli organi delle predette strutture si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Per le finalità di cui al presente decreto le università attivano opportune forme di collaborazione con gli enti locali e possono stipulare convenzioni con enti di ricerca e loro strutture scientifiche, nonchè con accademie di belle arti, conservatori, istituti musicali pareggiati, ISEF, istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attività di laboratorio e di tirocinio. Ulteriori forme di utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività didattiche sono realizzate dalle università sulla base di criteri definiti dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n.168

5. Le attività didattiche comprendono il laboratorio ed il tirocinio. Alle attività di laboratorio è destinato non meno del 10 per cento dei crediti formativi relativi al corso di laurea e non meno del 20 per cento dei crediti relativi alla scuola. Alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, è destinato non meno del 20 per cento dei crediti per il corso di laurea e non meno del 25 per cento dei crediti per la scuola.

6. Le attività didattiche previste in ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore. In ogni università i regolamenti didattici :

a) disciplinano le attività didattiche prevedendo gli insegnamenti da impartire, eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre modalità;

b) definiscono in termini di crediti il carico didattico, comprensivo dello studio personale, di ognuna delle attività previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti in un semestre;

c) determinano eventuali abbreviazioni della durata del corso di laurea e della scuola in relazione a crediti riconosciuti;

d) definiscono gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni attuative del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n.245 in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale;

e) possono disporre che la relazione di cui al comma 8 sia integrata da uno specifico lavoro di tesi; in tal caso nel semestre conclusivo le rimanenti attività didattiche non possono superare le 100 ore.

7. Le prove di valutazione conclusive previste nel regolamento didattico riguardano globalmente, di regola, una pluralità di attività didattiche e sono determinate in un numero non superiore a 3 per semestre. Le competenti strutture didattiche disciplinano le modalità delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attività. E' prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera

8. L'esame per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività del corso di laurea o della scuola.

9. Nella organizzazione delle attività del corso di laurea e della scuola le università tengono conto, ai fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli insegnanti.

Art. 3 (Criteri relativi al corso di laurea in scienze della formazione primaria)

1. Il corso di laurea ha la durata di 4 anni. Costituisce titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.

2. Il corso di laurea si articola in un biennio comune e in due indirizzi, uno per la scuola materna e l'altro per la scuola elementare. Il tirocinio è attivato fin dal primo anno. La scelta dell'indirizzo è compiuta al termine del secondo anno accademico. La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, nonché, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, a posti di educatore nelle istituzioni educative statali.

3. Il corso di laurea afferisce di norma alla facoltà di scienze della formazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, in ordine all'integrazione degli organi; per il funzionamento del corso sono utilizzate le strutture dell'ateneo e, con il loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili. L'università, ovvero le università d'intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 4, possono attivare il corso di laurea anche nell'ambito di un coordinamento interfacoltà, definendo secondo i propri ordinamenti le necessarie procedure e gli organismi scientifici, didattici ed amministrativi responsabili.

4. L'ordinamento didattico si conforma ai seguenti criteri:

a) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 5, per il laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo per la scuola materna è relativo ad attività didattiche di cui all'area n.1 dell'allegato B;

b) almeno il 35 per cento dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo per la scuola materna è relativo ad attività didattiche di cui all'area n.2 dell'allegato B;

c) almeno il 5 per cento dei crediti complessivi è riservato ad insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati in altri corsi universitari. Sono garantite possibilità di opzioni individuali anche all'interno delle aree di cui alle lettere a) e b);

d) il piano di studio individuale di ogni studente comprende almeno un'attività didattica per ciascuno dei campi di cui alle aree 1 e 2 dell'allegato B. Il predetto piano di studio, se definito nell'ambito dell'indirizzo per la scuola elementare, prevede altresì il conseguimento di un più elevato numero di crediti formativi relativi all'area 2 dell'allegato B, opportunamente selezionati in corrispondenza delle competenze parzialmente differenziate degli insegnanti di scuola elementare.

5. E' garantita, nei limiti di cui al presente comma e mediante l'utilizzazione di crediti acquisiti, la mobilità di studenti da e per il corso di laurea. In particolare, attraverso piani di studio opportunamente personalizzati in relazione al curricolo di cui al comma 4:

a) chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi può conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione in non più di due semestri;

b) chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura didattica rilevante per l'insegnamento nella scuola elementare o materna può conseguire la laurea in non più di quattro semestri.

6. Ferme restando le attività previste per tutti gli allievi nell'area 1 di cui all'allegato B, sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea può costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito la laurea nel corso può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

Art. 4 (Criteri relativi alla scuola di specializzazione all'insegnamento secondario)

1. La scuola ha la durata di 2 anni. Costituiscono titolo di ammissione, relativamente ad ognuno degli indirizzi in cui la scuola si articola:

a) le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione di cui ai decreti previsti al comma 4, con le specificazioni relative al curricolo e agli esami sostenuti previste per l'accesso stesso dalla normativa emanata in materia dal Ministero della pubblica istruzione;

b) per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le Accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF;

c) i titoli universitari conseguiti in un paese dell'Unione europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

2. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati. L'università, o le università d'intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 4, tenuto anche conto dell'eventuale presenza di strutture interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica, garantiscono con la collaborazione delle facoltà interessate il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

4. La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralità di classi di abilitazione e disciplinati nel regolamento didattico di ateneo sulla base dei criteri di cui all'allegato D. Le classi di abilitazione comprese in ciascun indirizzo sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In ogni scuola sono attivati almeno due indirizzi.

5. Gli ordinamenti didattici delle scuole sono definiti in conformità ai seguenti criteri:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, per il laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche, di norma comuni ai diversi indirizzi e offerte proporzionalmente al numero degli studenti, dell'area 1 dell'allegato C;

b) almeno il 20 per cento dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche dell'area n. 2 dell'allegato C;

c) nell'ambito degli insegnamenti indicati in a) e in b), l'offerta da parte dell'università deve essere più ampia degli obblighi previsti per lo studente, onde consentire allo stesso alcune scelte opzionali.

6. Il consiglio della scuola approva per ogni studente un piano di studio individuale. Tale piano:

a) valuta il percorso formativo compiuto nell'università o in una delle istituzioni di cui al comma 1, lettera b), riconoscendo crediti corrispondenti a non più di due semestri; entro il medesimo limite complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute può essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della metà degli obblighi stessi;

b) definisce un curricolo integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri, per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralità di abilitazioni ;

c) prevede, in aggiunta alle attività della scuola, una formazione ulteriore da acquisire nelle facoltà competenti, nei casi in cui il precedente curricolo risulti carente in discipline rilevanti per l'abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi;

d) disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici di diversa tipologia.

7. Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a favore di chi, già abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l'abilitazione, anche di quella in scienze della formazione primaria.

8. Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate attività nell'area 1 di cui all'allegato C, sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attività didattica di sostegno ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito il diploma nella scuola può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica, necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali, dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.
Art. 5 (Norme particolari)


1. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e in lingua ladina le Università approvano i necessari regolamenti didattici, adattando i criteri del presente decreto alle particolari situazioni linguistiche; in particolare, fermo restando il conferimento del titolo da parte di una università italiana, potrà essere previsto lo svolgimento di parte del percorso formativo presso università di paesi stranieri, anche sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 17, comma 98, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 6 (Norme di attuazione)

1. Ai fini del conseguimento dello specifico obiettivo formativo di cui all'allegato A il ricorso alla mutuazione degli insegnamenti attivati presso altri corsi di laurea o scuole di specializzazione è consentito, con delibere motivate delle competenti strutture didattiche, per non più di un quarto degli insegnamenti attivati nel corso di laurea o nella scuola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1998
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(f.to BERLINGUER)

(Registrato alla Corte del Conti il 19/06/1998 - Registro n.1 - Foglio n.137)

Download allegati: Relazione illustrativa
Allegato A, B, C, D
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Fonte: MURST Decreto Ministeriale 26 maggio 1998 "Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario."

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integrazionescolastica.it:
La formazione dei docenti di sostegno nella normativa scolastica Uno studio sulla normativa inerente la formazione iniziale dei docenti di sostegno curato per la FADIS da Maria Assunta Barbieri. Il documento presenta una raccolta cronologica della normativa dal 1975 ai nostri giorni con commenti sull’evoluzione dei programmi che hanno accompagnato i corsi di specializzazione sul sostegno.