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“L’inserimento lavorativo dei disabili : Legge 68/1999”

Sintesi relazione di Flavio Nucci, sociologo coordinatore dei centri per l’impiego della Provincia di Pesaro e Urbino.
1° convegno nazionale ARISM – FADIS
Disabilita': dall'integrazione scolastica all'inserimento lavorativo
Ancona, 9 marzo 2002


"L'inserimento lavorativo dei disabili : Legge 68/1999"

La legge n. 68 del 12 marzo 1999, abrogando la legge n. 482 del 1968, ha iniziato il cammino verso una nuova frontiera nel mondo della disabilità, innestando una vera e propria rivoluzione culturale in un settore così importante come quello dell'inserimento lavorativo della persona disabile.

Con l'entrata in vigore - il 18 gennaio 2000 - della suddetta legge, infatti, sono state riformate le obsolete normative che prevedevano il "collocamento obbligatorio" delle categorie protette, prima di competenza ministeriale, per favorire invece l'occupazione dei soggetti disabili in modo più individualizzato, affidando competenze e funzioni ai centri per l'impiego.

Ogni centro opera per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso l'attivazione di una serie di servizi che favoriscono un collocamento adeguato alla tipologia del lavoratore (D.L. 181/2000).

La legge n. 68 quindi, ha come finalità la promozione dell'inserimento lavorativo dei soggetti disabili attraverso un collocamento mirato. Quest'ultimo opera attivando un insieme di strumenti e azioni sequenziali svolte in sinergia da più servizi in rete che consentono di delineare il profilo socio-funzionale e professionale del disabile, le sue competenze e attitudini, per un inserimento occupazionale proficuo attraverso un'analitica conoscenza del posto di lavoro e con la previsione di attuare sostegno, supporti e monitoraggio durante l'inserimento. Ciò anche potendo compiere periodiche "visite" di controllo presso le aziende per seguire il corretto procedere della esperienza di lavoro del disabile assunto.

Il collocamento mirato tuttavia, non può prescindere dall'azione del S.I.L. (Servizio Inserimento Lavorativo). Questi, ha il ruolo di agevolare il percorso lavorativo alle persone in stato di svantaggio favorendo una rete di relazioni sociali sul territorio di competenza con altri soggetti istituzionali e non (Centri per l'Impiego, Associazioni imprenditoriali, Agenzie formative, Organizzazioni sindacali), per promuovere un processo di emancipazione delle persone disabili nell'ottica di svilupparne la capacità contrattuale e l'autonomia di gestione personale. In concreto, un utile dialogare tra gli Enti coinvolti senza trascurare l'importante necessità di creare un "ponte" con la Scuola e fare, con essa, "sistema".

L'inserimento guidato e personalizzato viene condotto da assistenti sociali della AUSL/UMEA/SERT ecc. in aziende di ogni comparto, attraverso strumenti di flessibilità quali tirocinio, stages, borse lavoro, incentivi economici, ecc.. Per gli stessi motivi è prevista l'opportunità di creare sinergie con il personale docente.

Altra considerazione importante rispetto alla legge '68, è che essa - attraverso una convenzione - apre le porte soprattutto all'inserimento lavorativo nelle Aziende Private, con allargamento del numero dei soggetti da assumere e con la previsione di forti sgravi contributivi nei casi di inserimento di persone in stato di particolare difficoltà.

Con la Legge 68, grazie alla "convenzione", è consentito fare deroghe "personalizzate" onde adattare il rapporto soggetto-azienda anche a tempi di inserimento diversificati. Oltretutto la "convenzione" prevede la possibilità di "trattare e dialogare" con l'azienda, da parte del Comitato che segue il disabile, caso per caso, con evidenti, ulteriori, risultati positivi.

Essa, pertanto, è lo strumento tecnico-giuridico più idoneo per conseguire gli obiettivi di raccordo effettivo tra le aspettative delle persone disabili ed un lavoro compatibile con le proprie condizioni e competenze : lavorative e relazionali, nonché con l'interesse delle aziende ad un inserimento funzionale e proficuo di esse nella propria organizzazione produttiva.

Il collocamento mirato, in conclusione, svolge quella importante funzione affinchè il disabile trovi il lavoro più idoneo alle sue capacità. Egli così, riesce ad avere una propria autonomia economica ed ha riconosciuto il proprio diritto di cittadino in fatto di uguaglianza e di parità. Ciò è utile anche per l'imprenditore perché con un lavoro giusto ed efficace offerto al disabile, assolve un obbligo ed ha l'opportunità, nel contempo, di assumere non un "peso", bensì una risorsa.

Dunque, sempre restando nell'ambito delle politiche attive del lavoro, la nuova Legge risulta efficace soprattutto se esiste una "motivazione" poiché, in base ad essa, l'azienda è "obbligata" ad assumere un disabile ogni 35 dipendenti.

Ciò premesso, va più che mai evidenziata l'importanza del ruolo che hanno i docenti i quali, per primi, conoscono e seguono il soggetto; lo "comprendono" sotto ogni aspetto (anche riguardo l'ambiente familiare) e sono pertanto chiamati in causa al momento di "trasferire" il disabile stesso all'Ente che lo prende in carico per avviarlo al lavoro. Ente che, "intercettandolo" trova che egli è stato ed è seguito con continuità senza che esca dal percorso formativo previsto.

E' inoltre assai importante l'istituzione del "comitato tecnico" (previsto anch'esso dalla 68/1999) preposto a seguire il soggetto al fine di farne risaltare la sua "compatibilità" con il genere di domanda e tipologia di lavoro che proviene dalle aziende.

Si ricorda, poi, che la Legge prevede e prescrive nei confronti delle aziende, anche le procedure per l'assunzione dei disabili : secondo graduatorie; secondo "offerte pubbliche" ma con precisi limiti territoriali (per favorire minimi spostamenti ai soggetti e non imporre loro ulteriori disagi); attraverso concorsi indetti da Enti pubblici; per "chiamate nominative" ed anche "chiamate personali".

Come si vede un insieme di provvidenze tese a favorire al massimo la possibilità di assunzione e inserimento.
Da ultimo va ricordato che vari "Soggetti e Enti" quali la Commissione regionale (con soli compiti di indirizzo) e, in primo luogo, le Commissioni Provinciali - in forza della 68/1999 - sono preposti a programmare e individuare le priorità nella "gestione" dei soggetti disabili.

Nota della Redazione

La sintesi della relazione è a cura dell'ARISM. Il testo integrale della relazione a cura dell'autore è pubblicato nel volume che raccogli gli atti del convegno.