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MIUR CM n. 59 23/07/2010 Anno scolastico 2010/2011- adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto

Emanata dal MIUR la CM n. 59 del 23/07/2010 che fornisce indicazioni in merito all'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l'anno scolastico 2010/2011. La circolare "ricorda che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono definiti dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola (DPR 81/2009)". Riferimenti specifici all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità gravi sono contenute nei criteri di determinazione dei posti di sostegno in deroga da autorizzare da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale.


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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento – uff. V
Direzione Generale per il Personale scolastico – uff. IV e V

C.M. n. 59 Prot. n. 2375
Roma, 23 luglio 2010

OGGETTO: Anno scolastico 2010/2011- adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.


Con la presente circolare si impartiscono istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Tale adempimento preliminare rispetto alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno scolastico è finalizzato alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità ed efficacia dei servizi scolastici che non sia stato possibile definire in sede di elaborazione dell’organico di diritto.

Con l’occasione, si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art. 1, comma 4 bis, della legge 24 novembre 2009, n. 167 che ha prorogato al 31 agosto il termine del 31 luglio fissato dalle legge n. 333/2001 per ultimare le operazioni di sistemazione, utilizzazione, immissioni in ruolo e incarichi a tempo determinato, tutte finalizzate ad assicurare un corretto e regolare avvio dell’anno
scolastico.

(...)

Quanto al quadro delle disposizioni che attualmente presiedono alla definizione degli organici, si rinvia ai contenuti della D.I. n. 55/2010 (in corso di registrazione), al quale pertanto le SS.LL. faranno riferimento per la trattazione e per la soluzione delle numerose e complesse questioni che caratterizzano la materia degli organici, precisando che i regolamenti relativi al riordino del secondo ciclo sono stati pubblicati nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2010.

Si ricorda che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono definiti dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola (DPR 81/2009), che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 concernente le classi che accolgono gli alunni disabili.

(...)

Posti di sostegno

Com’è noto la Corte Costituzionale, con sentenza la n. 80 del 22 febbraio 2010, ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito dalla legge finanziaria n. 244/07 per problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.

La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive o posti di sostegno, è, infatti, quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta il soggetto interessato.

La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2010/11 (*)riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell’a.s. 2010/2011, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.

A tale complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive
esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno.

Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l’obiettivo di contenimento della spesa di cui all’art. 64, si confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l’istituzione di ulteriori posti entro lo stretto
necessario in applicazione della sentenza della Corte costituzionale.

Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell’Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL. sono invitate a comunicare a questo Ministero e al Sistema Informativo che ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti.

Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del
DPR 24 febbraio 1994.

Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle
classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità,
la formazione delle stesse con più di 20 alunni.

Fermo restando l’applicazione della richiamata sentenza della Corte Costituzionale per quanto riguarda l‘istituto della deroga, fa presente che il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (**), in corso di conversione, reca all’art. 9 comma, 15, e all’art. 10, comma 5, due disposizioni riguardanti rispettivamente la certificazione dell’handicap e il contingente di posti di sostegno.

(...)

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta

NdR
* Riportiamo i dati complessivi dei posti di sostegno attivabili per l'a.s. 2010/2011 così come sono stati previsti dallo schema di Decreto Interministeriale (MIUR - Ministero Economia e Finanze)nella Tabella E, colonna C:
- organico di diritto 63.348
- incremento da utilizzare in organico di fatto 27.121
- totale organico di fatto 90.469


** Legge del 30 luglio 2010 n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.

Art. 9
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
(...)
15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attivita' di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 10
Riduzione della spesa in materia di invalidità
(...)

5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformita' a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravita', in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.