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MIUR DM n. 68 30/07/2010 Costituzione degli elenchi provinciali del personale docente, educativo ed ATA ai fini del conferimento di supplenze temporanee, con precedenza assoluta

Sono state fornite dal MIUR con il DM n. 68 del 30/07/2010 "indicazioni in merito alla costituzione degli elenchi provinciali del personale docente, educativo ed ATA ai fini del conferimento di supplenze temporanee, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto". Le domande di inserimento negli elenchi prioritari di una sola provincia dovranno essere presentate dal 15 al 30 settembre 2010.
D.M. n. 68 del 30 luglio 2010

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca


VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167, con particolare riferimento all’art. 1 cc. 2-3-4;
VISTO il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell’articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto, legge 25 settembre 2009, n.134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze conferite dai Dirigenti Scolastici dalle graduatorie di Circolo e d’Istituto per la sostituzione del personale temporaneamente
assente;
VISTO il DM n. 100 del 17 dicembre 2009 che ha integrato i predetti elenchi con l’ulteriore categoria di beneficiari individuati dalla legge di conversione del succitato decreto legge n. 134 del 25 settembre 2009;
VISTO l’art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla riferita :L 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2010-2011;
CONSIDERATA la necessità di dettare disposizioni per ricostituire gli elenchi prioritari da utilizzarsi nell’a.s. 2010-2011 in virtù del predetto DL 194/2009 convertito con L 25/10 ;
PER I MOTIVI espressi in premessa,

DECRETA

Art. 1
Personale Destinatario


1)Ai sensi dell’art. 1 c. 2 della legge n. 167 del 24 novembre 2009 le cui disposizioni sono state rinnovate per l’a.s. 2010-2011 dall’art. 7 c. 4 ter della L 26 febbraio 2010 n. 25, il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo nell’a.s. 2010-2011 nelle graduatorie a esaurimento previste dall’art. 1, c. 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il personale ATA,
inserito a pieno titolo, per l’a.s. 2010-2011 nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di
cui ai DD. MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 è destinatario delle disposizioni
del presente provvedimento.
2)Tale personale: deve aver conseguito, nell’anno scolastico 2008/2009, nomina a tempo
determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o, attraverso le
graduatorie d’istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica,
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
anche tramite proroghe o conferme contrattuali, per le classi di concorso, posti o profili
professionali relativi alle graduatorie di cui al comma 1 e deve essersi trovato, a prescindere da
qualsiasi situazione lavorativa verificatasi nell’a.s. 2009-2010, nella condizione di non poter
ottenere, per l’anno scolastico 2010-2011 , nomina per una delle suddette tipologie per carenza
di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto
in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.
Tale ultima condizione,per coloro che hanno effettuato la prestazione lavorativa di 180 giorni nel
2008-2009, non può essere verificata alla data d’inizio dell’anno scolastico e pertanto il
personale appartenente alla suddetta tipologia ha comunque titolo a presentare domanda .per
l’inserimento ai sensi del successivo art.2.
3) Sono esclusi dai benefici coloro che, nell’anno scolastico 2010-2011, rinuncino ad una
supplenza conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento nella
provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto.
4) Rimane beneficiario delle disposizioni di cui al presente decreto il personale che, nel
medesimo anno scolastico rinunci ad un contratto, nella provincia di appartenenza, per un
numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi
ovvero che rinunci ad un contratto, anche ad orario intero, essendo stato individuato quale avente
titolo per effetto dell’inserimento in coda a tutte le fasce delle graduatorie delle province
opzionali aggiuntive.
5) Il personale di cui al presente articolo è utilizzato per le supplenze conferite dai dirigenti
scolastici per effetto dell’assenza del personale in servizio nella scuola per tutti gli insegnamenti
o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente, nelle graduatorie ad esaurimento
per quanto riguarda i docenti e nelle graduatorie permanenti e ad esaurimento per quanto
riguarda il personale A.T.A., con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle
graduatorie di circolo o di istituto. Detta precedenza è riconosciuta, secondo l’ordine di
graduatoria, anche ai fini del completamento d’orario, in caso di stipula di contratto con orario
inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento sia nella provincia di appartenenza (dove è
stata valutata l’istanza di partecipazione alla procedura delle graduatorie ad esaurimento) che in
una delle province opzionali aggiuntive, fermo restando che il completamento può avvenire solo
nell’ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato
6) Ai sensi dell’art. 1 c. 4 della L .167 del 24-11-2009 così come rinnovata dall’art. 7 n. 4 ter
della L. 25 del 26/2/2010 il personale docente e educativo ha diritto al riconoscimento della
valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle
graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Il personale A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché nelle graduatorie provinciali a esaurimento di cui ai
DD. MM. 19 aprile 2001, n.75 e n. 35 del 24 marzo-2004, ha diritto all’attribuzione dello stesso
punteggio conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, da utilizzare in occasione dell’
aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse.
Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo
professionale per il quale l’interessato ha prestato utilmente servizio nell’a.s. 2008-2009.
7) Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei confronti del personale destinatario
di contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia o collocato a riposo con decorrenza
dal 1° settembre 2010.

Art. 2
Presentazione Istanze

1) Il personale interessato presenta apposita istanza, al fine di essere inserito negli elenchi
prioritari di una sola provincia ,nel periodo tassativo dal 15 al 30 settembre 2010, secondo il
modello allegato, indirizzandola esclusivamente ad uno degli Uffici seguenti per il tramite
dell’istituzione scolastica in cui ha prestato servizio nell’a.s. 2008/2009:
a) alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale che ha gestito la graduatoria ad
esaurimento di appartenenza, per i docenti e, per il personale ATA, le graduatorie
permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché
quelle provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del
24 marzo 2004;
b) alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria di circolo o
istituto è inserito per l’a.s. 2010/2011;
c -alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria ad
esaurimento il personale docente è inserito in coda, in via obbligatoria, ai fini del
completamento d’orario, qualora al momento della presentazione della domanda
abbia già stipulato per l’anno scolastico 2010/2011 un contratto a tempo determinato
sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di
cattedra.
2) Qualora la provincia nella quale l’interessato ha dichiarato la propria disponibilità sia diversa
da quella in cui risulta inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, la sua inclusione in
queste ultime si intende sospesa finché fruisce dei benefici di cui al presente provvedimento,
tranne il caso che sia destinatario di eventuali supplenze annuali e sino al termine delle attività
didattiche
3) Allo scopo di rendere più agevoli le operazioni da parte delle scuole, nonché per il migliore
espletamento del servizio da parte degli interessati, la scelta delle sedi deve essere operata per
distretti. Ne consegue che nell’istanza in questione devono essere indicati, con il vincolo di un
numero minimo da rispettare, i distretti scolastici in cui il personale intende prestare servizio,
scegliendo:
- almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5;
- almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 6 a 10;
- almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16;
- almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti maggiore di 16
Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria, disciplinate
dall’art. 5, c.6 e dall’art. 7 c.7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con
DM. 131/07, può essere indicato 1 solo distretto nell’ambito di quelli prescelti.

Art. 3
Costituzione Elenchi Prioritari

1) Il personale interessato alla presentazione della domanda è inserito in elenchi a carattere provinciale o sub provinciale, divisi per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale, ordinati in rigoroso ordine di graduatoria, secondo, la posizione di fascia, i
punteggi e le eventuali precedenze possedute dai docenti nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza ovvero, dal personale A.T.A., nelle graduatorie permanenti - e in subordine in quelle ad esaurimento - citate all’art.1.
Qualora l’interessato abbia chiesto di essere incluso negli elenchi prioritari in una delle province opzionali aggiuntive, ai fini del completamento orario la sua posizione rimane comunque subordinata rispetto agli aspiranti, beneficiari delle disposizioni di precedenza di cui al presente decreto, inclusi nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza di tale provincia, a meno che la
provincia non coincida con quella in cui è inserito nelle graduatoria di circolo o di istituto.
2) Per facilitare la convocazione del personale di cui al presente decreto sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche specifiche procedure informatiche che consentono di verificarne lo stato di occupazione o di disoccupazione. Per l’utilizzo di tali procedure è
indispensabile che siano immediatamente registrati,relativamente all’a.s. 2010-2011 a cura delle
istituzioni scolastiche, tutti i contratti di supplenza stipulati e le rinunce immotivate o effettuate
senza giustificato motivo.

Art 4
Progetti regionali

1) Ai sensi dell’art. 1 c. 3 della L .167 del 24-11-2009 così come rinnovata dall’art. 7 n. 4 ter
della L. 25 del 26/2/2010 il personale che ha titolo ad essere incluso negli elenchi prioritari, può
dare la propria disponibilità a partecipare ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con
gli Uffici scolastici regionali.
La dichiarazione di disponibilità, diretta all’Ufficio Scolastico Regionale, analogamente a quella
per l’inclusione negli elenchi prioritari, viene presentata, entro il medesimo termine del 30
settembre 2010, presso l’istituzione scolastica dove è stato prestato servizio nell’ a.s. 2008-2009,
ovvero con le specifiche diverse modalità stabilite a livello periferico per dare esecuzione agli
accodi stipulati.
2) La rinuncia, senza valido motivo, all’offerta di partecipazione al progetto regionale comporta
la decadenza dal diritto a percepire l’indennità di disoccupazione qualora spettante.
3)Lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti
dall’amministrazione scolastica con le Regioni dà diritto alla valutazione dell’intero anno di
servizio, per il personale docente , inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2010/2011 nelle
citate graduatorie provinciali ad esaurimento e alla valutazione dello stesso punteggio ottenuto
nell’a.s. precedente per il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di
cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento
4) Al personale docente educativo ed ATA, non inserito negli elenchi prioritari, che svolga le
attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio commisurato ai mesi di durata del
progetto stesso.

Art 5
Modalità di utilizzo degli elenchi - Accettazione e rinunce.

1) Il personale inserito negli elenchi prioritari ai sensi del presente decreto è obbligato ad
accettare qualunque proposta di supplenza, all’interno delle preferenze espresse nella domanda,
salvo quella che, ai sensi del successivo comma 6 , viene offerta in corso di altro contratto.
2) La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la
decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto secondo le
procedure di cui al presente decreto, la conseguente perdita del diritto all’attribuzione del
punteggio relativo all’anno scolastico, salvo il diritto all’attribuzione di quello maturato in
ragione del servizio effettivamente svolto, nonché la perdita del diritto all’indennità di
disoccupazione di cui all’art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con
modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, eventualmente percepita.
3) Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza,
anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi
disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche
convenzioni stipulate tra questo Ministero e le Regioni.
4) Nessuna penalizzazione viene applicata, altresì, in caso di rinuncia per l’essere impegnati
nell’espletamento di supplenza temporanea conferita in virtù di legittima inclusione nelle
graduatorie di circolo o di istituto.
Analogamente non è penalizzato chi, nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari i
abbia accettato una supplenza per effetto dell’inserimento nelle graduatorie di circolo o di
istituto, in provincia diversa, sempre che tale supplenza perduri al momento della chiamata
dall’elenco prioritario.
5) Coloro che siano impegnati in progetti attivati ai sensi di specifiche Convenzioni stipulate con
le Regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze
temporanee con le procedure di cui al presente decreto, salvo diversa previsione delle singole
Convenzioni.
6) Coloro che siano impegnati nella scuola dell’infanzia o primaria in supplenze di durata sino a
10 giorni, disciplinate dall’art. 5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul
conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, mantengono il diritto ad essere
interpellati per supplenze di durata superiore

Art. 6
Validità Elenchi Prioritari

Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalla data di diffusione degli elenchi.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni di cui al
D.M. 27 giugno 2007, n. 131 e al D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, con i quali sono stati adottati
rispettivamente, i Regolamenti per il conferimento delle supplenze al personale docente e al
personale A.T.A..

Roma 30 luglio 2010
IL MINISTRO
F.to Mariastella Gelmini