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Schema di decreto legislativo recante norme riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria(377)

E' in corso di discussione in Parlamento lo schema di "decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione" (Atto del Governo n. 377). Il decreto una volta approvato modificherà completamente la formazione e l'accesso ai ruoli del personale docente (curricolare e di sostegno) della scuola secondaria.
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma deIl'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.


CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
(Oggetto e finalità)


1. Il presente decreto legislativo attua il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici nella
scuola secondaria.

2. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione è introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado e di insegnante tecnico-pratico nella scuola secondaria di secondo grado, sia su posti comuni che di sostegno, per selezionare i docenti sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale.

3. Il percorso formativo ha l'obiettivo di rafforzare le metodologie didattiche dei saperi disciplinari e le specifiche competenze della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari, nonché a rafforzare la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti.

4. I contenuti e le attività del percorso formativo sono coordinati con la formazione continua in servizio dei docenti di ruolo di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con il relativo Piano nazionale di formazione.

5. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica tenuto conto anche delle risorse previste dal presente decreto.

Articolo 2
(Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli)


1. Il Sistema di formazione iniziale e accesso di cui all' articolo 1, comma 2, è articolato in:

a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, di cui al Capo II;

b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio, differenziato fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla lettera
a), secondo quanto previsto al Capo III;


c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b).

2. Il percorso di formazione iniziale e tirocinio è realizzato attraverso una collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze.

CAPO II
ACCESSO AI RUOLI A TEMPO INDETERMINATO E PROCEDURE CONCORSUALI


Articolo 3
(Bando di concorso e commissioni)


l. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetto, su base regionale, il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati all'accesso al percorso di formazione iniziale e tirocinio su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria.
In ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, il concorso è indetto su base interregionale.

2. Il concorso è bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge n. 449 del 1997, con cadenza biennale, sui posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel secondo e nel terzo degli anni scolastici che compongono il percorso formativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Nel bando di concorso sono previsti contingenti
separati, in ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ciascuna delle seguenti tipologie di posti:

a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti disciplinari;

b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria;

c) posti di sostegno.

3. I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione, per le
tipologie di posti messi a concorso nella stessa, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.

4. Con regolamento da adottare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati: le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici
scolastici regionali; i criteri di composizione e i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici del concorso; i programmi delle prove d'esame del concorso; i criteri generali di
valutazione delle prove e dei titoli accademici, scientifici e professionali dei candidati da utilizzare da patte delle commissioni giudicatrici; i punteggi da assegnare alle prove e ai titoli; i punteggi minimi per considerare superata ciascuna prova d'esame; la composizione e i criteri di valutazione della commissione di valutazione finale per l'accesso al ruolo di cui all'articolo 13.
Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame.

5. Per ogni sede concorsuale e per ogni classe di concorso le commissioni giudicatrici, uniche per posti comuni e per posti di sostegno, sono nominate dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento della sede concorsuale sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dal decreto di cui al comma 4. Le commissioni operano sulla base dei criteri generali di valutazione stabiliti dal
medesimo decreto.

6. La commissione nazionale di cui al comma 4 e le commissioni giudicatrici di cui al comma 5 comprendono esperti provenienti dal sistema scolastico e dal sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Articolo 4
(Classi di concorso)


1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di
l e di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di consentire cosi un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a principi di semplificazione e flessibilità, le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti formativi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, lettera b), e le modalità organizzative del loro conseguimento.

3. Nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2, e in coordinamento con la, formazione continua di cui all'articolo 1, comma 4, sono organizzate specifiche attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarità, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale.

Articolo 5
(Requisiti di accesso)


1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso sulla base del decreto di cui all'articoio 4;

b) certificazione, tramite diploma supplement o attestato di superamento di esami singoli, del possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati
CFU/CFA, acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

c) attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270, e delle competenze informatiche e telematiche di cui all'articolo 10, comma 5, lettera d), del medesimo decreto.

2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), il possesso congiunto di:

a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso in base al decreto di cui all'articolo 4;

b) certificazione del possesso di almeno di 24 CFU/CFA acquisiti nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari:
pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;


c) attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270, e delle competenze informatiche e telematiche di cui all'articolo 10, comma 5, lettera d), del medesimo decreto.

3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione.

4. Ai fini previsti dal comma 1, lettera c) e dal comma 2, lettera c), sono valide a tempo indeterminato le certificazioni linguistiche rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889.

Articolo 6
(Prove di esame)


1. Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno è prevista una ulteriore prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale.

2. La prima prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso
delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua presceIta. Il superamento della prima prova è condizione necessaria per accedere
alla prova successiva.

3. La seconda prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il
superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.

4. La prova orale comprende la prova pratica ove gli insegnamenti lo richiedano e consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, nonché di accertare la conoscenza di una lingua straniera europea e il possesso di abilità informatiche di base.

5. La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno è scritta, è sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze di base del candidato sulla
pedagogia speciale sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie.


Articolo 7
(Graduatorie)


1. In ciascuna sede concorsuale e per le tipologie di posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), la graduatoria di merito per ogni classe di concorso è compilata sulla base della somma dei
punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste.

2. In ciascuna sede concorsuale e per i posti di sostegno di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), la graduatoria di merito è compilata sulla base di un punteggio calcolato per il 70% in base al punteggio riportato nella prova aggiuntiva di cui all'articolo 6, comma 5, e per il restante 30%
in base alla somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste.

3. I candidati presenti nelle graduatorie di più classi di concorso esercitano preliminarmente l'opzione per una delle classi di concorso. I candidati che concorrono anche a posti di sostegno
esercitano successivamente l'opzione tra posto comune e posto di sostegno
. Le opzioni valgono come rinunce definitive alle altre opzioni esercitabili.

4. Al termine dell'esercizio delle opzioni di cui al comma 3, in ciascuna sede concorsuale è determinato, per ogni classe di concorso e, separatamente, per i posti comuni e per i posti di
sostegno
, l'elenco definitivo, in ordine di punteggio, dei vincitori in numero pari al numero dei posti messi a concorso maggiorato del 5 per cento.

5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio, l'ambito territoriale nella regione in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere il percorso di formazione iniziale e tirocinio.

CAPO III
Percorso di formazione iniziale e tirocinio

Articolo 8
(Contratto di formazione iniziale e tirocinio)


1. I vincitori del concorso di cui al Capo II sottoscrivono un contratto biennale retribuito di formazione iniziale e tirocinio con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'ambito territoriale prescelto ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Il pagamento del corrispettivo previsto è effettuato con ordini collettivi di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Le condizioni normative del contratto di formazione iniziale e tirocinio sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Le condizioni economiche per il primo e secondo anno di tirocinio sono definite nel medesimo contratto. Per il terzo anno di tirocinio sono definite in misura equivalente ad una supplenza annuale in funzione del graado di istruzione e del tipo di posto ricoperto. La contrattazione collettiva è svolta nel limite di un maggior onere pari ad euro 117 milioni annui, nonché delle risorse corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte. La contrattazione avviene nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e in applicazione dei seguenti principi:

a) conferma annuale del contratto secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 10;

b) impegno didattico secondo le modalità previste dagli articolo 10 e 11;

c) sospensione del contratto nel caso di impedimenti temporanei e successivo ripristino fino al completamento del triennio;

d) risoluzione anticipata del contratto nel caso di assenze prolungate ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni
intermedie e finali.

3. Nelle more della regolamentazione del contratto collettivo nazionale, la determinazione del trattamento economico e normativo spettante al contrattista è rimessa al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne determina i contenuti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il contratto prevede che:

a) il contrattista su posto comune è tenuto, al termine del primo anno, a conseguire il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo e, durante il secondo e terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la
graduale assunzione di autonome funzioni docenti;

b) il contrattista su posto di sostegno è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo, e, durante il secondo e il terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività formative nel campo della didattica dell'inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione
di autonome funzioni di insegnante di sostegno.



Articolo 9
(Primo anno di contratto)


1. Il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario è a tempo pieno, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando.

2. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 1, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2014, n. 270, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA ed è articolato:

a) in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso,
della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali;

b) in attività di tirocinio diretto e indiretto presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente della classe.

3. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è a tempo pieno, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando

4. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 3, determinato con il medesimo decreto di cui al comma 2, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA ed è articolato:

a) in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l'inclusione scolastica
relativa alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonché della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali e relative alla didattica per l'inclusione scolastica;

b) in attività di tirocinio diretto e indiretto di didattica di sostegno presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente di sostegno della classe.


5. I corsi di specializzazione, di cui ai commi 1 e 3, si concludono con un esame finale che tiene conto dei risultati conseguiti dal contrattista in tutte le attività formative. Il contratti sta che
supera l'esame finale consegue il relativo diploma di specializzazione.

6. La composizione della commissione dell'esame finale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti sono stabiliti nel decreto di cui al comma 2. La commissione
comprende comunque un dirigente scolastico e il tutor scolastico del contrattista. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennità e rimborsi spese.

Articolo 10
(Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni)


1. II contratto di formazione iniziale e tirocinio su posti comuni è confermato per il secondo anno a condizione che il contrattista abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui
all'articolo 8, comma 4, lettera a), e, per il terzo anno, a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.

2. Il contrattista su posto comune, oltre alle attività di cui aIl'articolo 8, comma 4, lettera a), è tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario e scolastico; è tenuto altresì ad acquisire 10 CFU/CFA nel secondo anno e 5 CFU/CFA nel terzo anno in ambiti formativi collegati alla
innovazione e alla sperimentazione didattica.

3. Il contrattista su posto comune, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, può effettuare supplenze nell'ambito
scolastico di appartenenza, e, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.

Articolo 11
(Secondo e terzo anno di contrailo su posti di sostegno)


1. Il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posto di sostegno è confermato per il secondo anno a condizione che il contrattista abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui
all'articolo 8, comma 4, lettera b), e, per il terzo anno a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno,

2. Il contrattista su posto di sostegno, oltre alle attività di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b), è tenuto ad acquisire, nel secondo anno, ulteriori 30 CFU/CFA, comprensivi di un progetto di
ricerca-azione sotto la guida dei tutor universitario e scolastico, in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione.

3. Il contrattista su posto di sostegno, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, può effettuare supplenze nell'ambito
scolastico dì appartenenza, e, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.


Articolo 12
(Tirocinio)


1. Il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante e obbligatoria del percorso triennale di formazione iniziale. Le attività di tirocinio sono svolte sotto la guida di un tutor scolastico e di un tutor universitario con le risorse umane e finanziarie allo stato disponibili.

2. Il tirocinio diretto è svolto presso le istituzioni scolastiche accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il coordinamento di una scuola polo all'interno
dell'ambito territoriale di riferimento, e consta di attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento, sotto la
guida del tutor scolastico e alla presenza del docente della classe.

3. Il tirocinio indiretto è svolto presso l'università o l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa
sulle attività svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario.

4. La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria.

5. La valutazione finale del tirocinio tiene conto del grado di sviluppo delle competenze professionali, in relazione agli aspetti metodologici, didattici, progettuali e relazionali, sia all'interno della classe che dell'istituzione scolastica.

6. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, sono determinati il numero complessivo di ore di
tirocinio diretto e indiretto che il contrattista deve svolgere nel percorso formativo triennale, i criteri e le modalità di accreditamento delle scuole, nonché le modalità di individuazione del tutor scolastico.

Articolo 13
(Accesso al ruolo)


1. Il percorso di formazione iniziale e tirocinio si conclude con una valutazione complessiva delle attività svolte dal contrattista nel triennio.

2. La composizione della commissione di valutazione e i criteri di valutazione sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La commissione di valutazione è presieduta da un dirigente scolastico dell'ambito territoriale di appartenenza del contrattista e comprende sia docenti universitari o dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica impegnati nei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9 sia i tutor scolastico e universitario dell'interessato.

4. In caso di esito positivo della valutazione e sulla base del punteggio conseguito da ciascun contrattista sono stilate le graduatorie regionali per l'accesso al ruolo.

5. La scelta dell'ambito scolastico definitivo di assegnazione del docente al momento dell'accesso al ruolo è effettuata dagli interessati nell'ordine della graduatoria dì cui al comma 4.

6. I docenti immessi in ruolo ricevono una proposta di incarico ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

7. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non abbiano concluso positivamente il percorso formativo triennale. I contrattisti che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario ma non abbiano concluso positivamente, per qualunque ragione, il percorso triennale di formazione iniziale e di tirocinio sono riammessi alla parte residua del percorso formativo esclusivamente previo superamento di un nuovo concorso, fatta salva la validità dei titoli eventualmente già conseguiti.

Articolo 14
(Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente)


1. È istituita la Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente, di seguito denominata Conferenza, con l'obiettivo di coordinare e monitorare il sistema di cui all'articolo 1, comma 2.

2. La Conferenza è costituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che ne stabilisce composizione e regolamento di funzionamento. È composta
pariteticamente da esperti provenienti dal sistema scolastico e dai sistemi universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

3. La Conferenza:

a) definisce compiti e ruoli dei soggetti coinvolti nel sistema unitario e coordinato di cui all'articolo 1, comma 2;

b) progetta e programma, a livello nazionale, il percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio, articolato per curricula verticali;

c) definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9, commi 1 e 3;

d) monitora le attività e i risultati del sistema, promuovendo eventuali azioni migliorative e correttive;

e) propone iniziative di raccordo e armonizzazione tra formazione iniziale e formazione in servizio dei docenti.

4. Ai componenti della Conferenza non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate. I componenti della Conferenza provenienti dal sistema scolastico non sono esonerati dall'attività didattica.

CAPO IV
Docenti e insegnanti tecnico-pratici delle scuole paritarie


Articolo 15
(Docenti e insegnanti tecnico-pratici su posto comune)


l. Nelle scuole secondarie paritarie insegnano su posto comune, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato, coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione di
cui all'articolo 9, comma 1, nella classe di concorso relativa all'insegnamento, ovvero coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma di specializzazione entro un triennio dall'immatricolazione al corso.

2. Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle università interessate, i
soggetti che non abbiano partecipato al concorso di cui all'articolo 3, ovvero che non ne siano risultati vincitori, purché in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla classe di concorso per cui intendono conseguire la specializzazione. È considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza presso una scuola paritaria.

3. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta formativa delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dalla sostenibilità, l'iscrizione ai percorsi di specializzazione avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3, sulla base della determinazione del fabbisogno e dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione per i soggetti di cui al comma 2 sono integralmente a carico degli interessati.

Articolo 16
(Docenti su posto di sostegno)


1. Nelle scuole secondarie paritarie insegnano su posto di sostegno, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato, coloro che sono in possesso del diploma di
specializzazione di cui all'articolo 9, comma 3, ovvero coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma di specializzazione entro un triennio dall'immatricolazione al corso.


2. Possono iscriversi al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, comma 3, nell'ordine di una
graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle università interessate, i soggetti che non abbiano partecipato al concorso di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), ovvero che
non ne siano risultati vincitori, purché in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Fermi i limiti derivanti dall'offerta formativa delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'iscrizione al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3, sulla base della determinazione del fabbisogno e dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione di cui al presente articolo sono integralmente a carico degli interessati.


CAPO V
Fase transitoria

Articolo 17
(Disciplina transitoria)


1. Le disposizioni relative al percorso triennale di formazione e tirocinio di cui al presente decreto entrano in vigore dall'anno scolastico 2020/2021.

2. Nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, può essere indetto un corso di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso e tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento
provinciali.

3. Quota parte dei posti per il concorso di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado è riservata ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita secondo la disciplina previgente e a coloro che alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo.

4. Le prove di concorso relative ai posti riservati agli abilitati consistono della prova orale di cui all'articolo 6, comma 4. Le prove di concorso relative ai posti riservati a coloro che sono inseriti in terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non
continuativo consistono nella prova scritta di cui all'articolo 6, comma 2, e nella prova orale di cui al comma 4 del medesimo articolo.

5. I vincitori del concorso di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), che siano già in possesso di abilitazione per la classe di concorso per cui concorrono conseguita secondo la disciplina previgente sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, e accedono direttamente al biennio successivo di contratto di cui all'articolo 10. Il percorso è ulteriormente ridotto al solo terzo anno per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi, anche non continuativo.

6. I vincitori del concorso per i posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), che siano già in possesso di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno conseguita secondo la
disciplina previgente sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, comma 3, e accedono direttamente al biennio successivo di contratto di cui all'articolo 11. Il percorso è ulteriormente ridotto al solo terzo anno per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi su posti di sostegno, anche non continuativo.


7. I vincitori del concorso per i posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) che siano inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non
continuativo ma non siano in possesso di abilitazione conseguita secondo la disciplina previgente sono tenuti a conseguire il diploma di specializzazione di cui all'articolo 10, comma 1 o comma 3, e, dopo il conseguimento del diploma, sono esonerati dalle attività del
secondo anno di contratto e ammessi direttamente al terzo anno.

8. Sino al loro esaurimento ai sensi delI'articolo 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di cui all'articolo 3, comma 2, è coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, attingendo alle
graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 29 dicembre 2006, n. 296.

9. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Nelle more di attuazione si applica la disciplina transitoria di cui ai commi da 1 a 6.

10. Ai fini dell'articolo 16, è considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza di sostegno presso una scuola paritaria.

CAPO VI
Norme finali

Articolo 18
(Copertura finanziaria)


1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 3, commi 5 e 6 pari ad euro 5.561.700,00 annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. All'onere derivante dall'articolo 8, comma 2 pari ad euro 117.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Ai maggiori oneri di funzionamento derivanti dall'articolo 9, pari ad euro 5.067.000,00 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Approfondimenti on line


AIPD Scheda n.547. Schema di decreto sulla formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie (Atto Governo n° 377) a cura dell'Avvocato Salvatore Nocera (9/2/2017)