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Legge n. 122 30/07/2010 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica

Sono stati confermati dalla Legge di conversione n. 122 del 30/07/2010 gli interventi, già previsti dal DL n. 78 del 31/05/2010, relativi alla definizione degli organici di sostegno con possibilità di assegnazione di posti in deroga per disabilità gravi nell'anno scolastico 2010/2011 e sulla sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap e dei relativi interventi per l'integrazione scolastica previsti dalla legge quadro n. 104 del 05/02/1992.
Legge n. 122 30 luglio 2010

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.
(Serie Generale n. 176 del 30-07-2010 - Supplemento Ordinario n. 174)


(...)

Art. 9
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

(...)
15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attivita' di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 10
Riduzione della spesa in materia di invalidità

(...)

5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformita' a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravita', in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.

Approfondimenti on line


integrazionescolastica.it
Corte Costituzionale Sentenza n. 80 del 22/02/2010 posti docenti di sostegno e deroghe alunni con gravi disabilità.

Organici docenti di sostegno confermati dalla Corte Costituzionali i posti in deroga per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità gravi (Comunicato stampa FADIS - 24/04/2010).

DPCM n. 185 23/02/2006 Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap.

D.P.R. 24/02/1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap